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Regesto

Art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; art. 182 segg., art. 393 cpv. 1 lett. a e art. 394 lett. b CPP; art. 10 cpv. 2 e art. 13 cpv. 1 Cost.; reiezione di un'istanza probatoria dell'imputato da parte del pubblico ministero; pregiudizio irreparabile.
Il pregiudizio giuridico menzionato dall'art. 394 lett. b CPP equivale al pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. La reiezione di un'istanza probatoria da parte del pubblico ministero puņ causare un simile pregiudizio giuridico quando esiste un pericolo concreto di distruzione o di perdita del mezzo di prova giuridicamente rilevante richiesto (consid. 3.3). Rischio di una tale perdita nel caso di reiezione della domanda di una nuova perizia di psichiatria forense dell'imputato negato nella fattispecie (consid. 3.4 e 3.5).

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referenza

Articolo: Art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, art. 393 cpv. 1 lett. a e art. 394 lett. b CPP, art. 10 cpv. 2 e art. 13 cpv. 1 Cost., art. 394 lett. b CPP