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Regesto

Art. 32 cpv. 1, art. 33 e 34 cpv. 1 LAMal; n. 3 allegato 1 OPre; presupposti dell'assunzione dei costi della prestazione da parte dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie.
La legge non prevede un limite d'età prefissato per l'assunzione dei costi per il trattamento d'inseminazione artificiale. Nella scienza medica le opinioni sono attualmente divergenti sul momento a partire dal quale una donna non è più in grado di procreare. Per questo motivo e considerato che non spetta al Tribunale federale determinare tale limite temporale, occorre procedere a una valutazione individuale fondata sugli aspetti clinici propri di ogni paziente (consid. 6.4).

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referenza

Articolo: art. 33 e 34 cpv. 1 LAMal