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Regesto

Art. 249, 269 e 270 cpv. 1 PP vecchia versione, rispettivamente art. 270 lett. c PP nuova versione.
In sede di ricorso per cassazione, l'accusatore pubblico non è legittimato a prevalersi dell'arbitrio nella valutazione delle prove, neppure se si riferisce al principio della libera valutazione delle prove garantito all'art. 249 PP (consid. 1).

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referenza

Articolo: Art. 249, 269 e 270 cpv. 1 PP, art. 249 PP