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Regesto

Art. 24 cpv. 1 LPP; lett. f cpv. 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 3 ottobre 2003 (1 a revisione LPP).
Le rendite d'invaliditā LPP sorte tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006 sono da adattare, dopo il 1° gennaio 2007, alla nuova graduazione delle rendite anche se il grado d'invaliditā č rimasto invariato (consid. 3.2).

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referenza

Articolo: Art. 24 cpv. 1 LPP