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Regesto

Art. 2 cpv. 1 lett. b LTras; i documenti relativi all'elezione e alla composizione di un comitato direttivo PNR del FNS sono soggetti alla LTras.
Nella misura in cui il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS) emana decisioni di prima istanza, esso è soggetto, conformemente all'art. 2 cpv. 1 lett. b, alla LTras. Il diritto di accesso si applica ai documenti ufficiali che concernono direttamente la procedura di decisione relativa a domande di contributi. La funzione del Comitato direttivo del programma nazionale di ricerca 67 "Fine della vita" (PNR 67) del FNS è comparabile sia a quella di esperti nei procedimenti amministrativi sia a quella di un'unità amministrativa, che istruisce una procedura amministrativa (di ricorso) per conto dell'autorità politicamente responsabile, formalmente competente per la decisione. L'elezione e la composizione di questo comitato direttivo influenzano quindi direttamente la procedura di decisione relativa a una domanda di contributi (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 2 cpv. 1 lett. b LTras