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Regesto

Art. 3 cpv. 1 della legge federale del 21 marzo 1973 su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero (dal 1° gennaio 2010: legge federale sull'aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all'estero); aiuto sociale in caso di rimpatrio.
La Confederazione deve assumere (pro rata temporis) le spese concernenti le prestazioni di aiuto sociale durante i primi tre mesi dopo il rientro in Svizzera (consid. 6.5).