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Regesto

Concordato intercantonale sull'arbitrato (CIA); procedura arbitrale.
1. Relazione tra l'art. 6 n. 1 CEDU e l'art. 4 Cost., da un lato, e le disposizioni del CIA, dall'altro (consid. 3a).
2. Cognizione del Tribunale federale in sede di ricorso di diritto pubblico per violazione delle norme del CIA (precisazione della giurisprudenza). La duplice limitazione della cognizione del Tribunale federale nell'esame della censura prevista dall'art. 36 lett. f CIA è conforme all'art. 84 cpv. 1 lett. b OG? Questione lasciata indecisa (consid. 3b).
3. Condizioni alle quali l'art. 67 PC si applica per analogia alle procedure arbitrali; portata di questa disposizione (consid. 3c).
4. Effetti del lodo arbitrale parziale (consid. 3d) e della sentenza con cui è cassato un lodo arbitrale (consid. 3e).
5. Adita con ricorso per nullità contro un lodo arbitrale, la Corte cantonale può procedere ad una sostituzione di motivi (consid. 3f).

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referenza

Articolo: art. 6 n. 1 CEDU, art. 4 Cost., art. 84 cpv. 1 lett. b OG, art. 67 PC