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Regesto

Autorità di cosa giudicata della graduatoria nel fallimento (art. 250 LEF).
La graduatoria è nulla e non fruisce della forza di cosa giudicata nella misura in cui è stata ottenuta mediante false affermazioni; l'esistenza di siffatte manovre può essere ammessa solo se sia fondata perlomeno su gravi indizi.

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referenza

Articolo: art. 250 LEF