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Regesto

Art. 31, 56 segg., 63, 250 cpv. 2 LEF; art. 145 cpv. 1 e 4 CPC; termine per introdurre un'azione di contestazione della graduatoria nel fallimento.
Le ferie giudiziarie previste all'art. 145 cpv. 1 CPC si applicano all'introduzione di un'azione di contestazione della graduatoria nel fallimento (art. 250 LEF). L'art. 63 LEF (proroga del termine in seguito a ferie esecutive o sospensioni) non è applicabile (consid. 2-4).

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 145 cpv. 1 e 4 CPC, art. 145 cpv. 1 CPC, art. 250 LEF, art. 63 LEF