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Regesto

Art. 250 LEF e 66 RUF.
La transazione conclusa stragiudizialmente tra la massa fallimentare e il creditore non è assimilabile a una decisione giudiziaria. L'ufficio può quindi rifiutarsi di modificare una graduatoria, ove ritenga che la transazione sia inficiata da un vizio della volontà. La sua decisione è impugnabile con reclamo all'autorità di vigilanza.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 250 LEF