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Regesto

Art. 355 cpv. 3, art. 356 cpv. 7 e art. 392 CPP; procedura del decreto di acusa; istanza di annullamento del decreto d'accusa fondata sull'art. 392 CPP; competenze del pubblico ministero e del tribunale di primo grado.
Nella misura in cui prevede un'applicazione analogica dell'art. 392 CPP, l'art. 356 cpv. 7 CPP abilita il tribunale di primo grado ad annullare o a modificare i decreti d'accusa emanati sui medesimi fatti di quelli oggetto del decreto d'accusa su cui deve pronunciarsi in virtù dell'art. 356 CPP. Il pubblico ministero, per contro, non dispone di tale competenza se, dopo l'opposizione, abbandona il procedimento (art. 355 cpv. 3 lett. b CPP) o emette un nuovo decreto d'accusa (art. 355 cpv. 3 lett. c CPP) (consid. 1).

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referenza

Articolo: art. 392 CPP, Art. 355 cpv. 3, art. 356 cpv. 7 e art. 392 CPP, art. 356 cpv. 7 CPP, art. 356 CPP seguito...