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Regesto

Art. 4 Cost.: La classificazione degli esercizi pubblici che servono cibi e bevande, adottata dal legislatore ginevrino, non è arbitraria e non comporta, di per sé, una disparità di trattamento (consid. 2).
Art. 31 cpv. 2 Cost.: L'apertura tra le ore 11 e 14, imposta dalla legge agli esercizi autorizzati a servire bevande alcoliche, non corrisponde a un interesse pubblico ove sia applicabile a bar in cui non sono serviti pasti caldi a mezzogiorno. Tenuto conto della situazione personale dei ricorrenti, tale obbligo costituisce anche un requisito sproporzionato (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 4 Cost., Art. 31 cpv. 2 Cost.