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Regesto

Art. 560 CC; art. 12 cpv. 1 e art. 31 cpv. 1 LIFD; riporto delle perdite relative a un'attivitą lucrativa indipendente da parte di eredi che continuano questa attivitą.
Le perdite sono di principio legate personalmente al contribuente che esercita un'attivitą indipendente e non alla sua impresa. Gli eredi di un contribuente che ha esercitato una simile attivitą non possono di conseguenza beneficiare del riporto delle perdite subite da questo contribuente nemmeno quando continuano l'attivitą indipendente (consid. 4).
La successione fiscale prevista dall'art. 12 cpv. 1 LIFD non ha incidenza su quanto precede, siccome mira soltanto a mettere un termine al rapporto di diritto fiscale esistito tra il defunto contribuente e l'autoritą fiscale (consid. 5).

contenu

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références

Article: art. 12 cpv. 1 e art. 31 cpv. 1 LIFD, Art. 560 CC