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Regesto

Art. 29 cpv. 1 e 3 Cost.; art. 58 cpv. 3 e art. 61 lett. f LPGA; § 81 cpv. 2 della legge del Cantone Turgovia del 23 febbraio 1981 sulla procedura amministrativa; assistenza giudiziaria gratuita; avvocato fuori Cantone.
Quando il tribunale adito da un ricorso lo trasmette al tribunale delle assicurazioni competente, spetta in linea di principio, conformemente alla giurisprudenza, al tribunale competente nel merito decidere anche sulle spese di procedura e sulle ripetibili (conferma della giurisprudenza; consid. 5).
Le norme cantonali secondo cui solo gli avvocati iscritti nel proprio Cantone possono essere incaricati di mandati d'ufficio sono oggettivamente giustificate conformemente alla giurisprudenza e sono, in linea di principio, compatibili con l'art. 29 cpv. 3 Cost. Tuttavia, in casi particolari, segnatamente se vi è un particolare rapporto di fiducia tra il mandante e l'avvocato o se l'avvocato si era già occupato della questione in una procedura precedente, le disposizioni cantonali non possono impedire la nomina di un patrocinatore d'ufficio gratuito di un altro Cantone (conferma della giurisprudenza; consid. 6.3).
Il rifiuto di designare eccezionalmente un patrocinatore d'ufficio gratuito di un altro Cantone con la motivazione che la procedura di ricorso davanti al tribunale delle assicurazioni non costituisce una nuova procedura, nel senso della giurisprudenza del Tribunale federale, rispetto alla parte di procedura condotta fino a quel momento davanti al tribunale non competente, motivo per cui il ricorrente o il suo rappresentante legale non possono invocare un rapporto di fiducia preesistente, rispettivamente di rappresentanza in un procedimento precedente, costituisce un formalismo eccessivo e non è conforme al diritto federale (consid. 7.2).

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références

Article: Art. 29 cpv. 1 e 3 Cost., art. 29 cpv. 3 Cost.