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Regesto

Art. 227 e 277ter PP. Reformatio in pejus.
Le autorità cantonali chiamate a statuire su una causa che è stata loro rinviata per nuovo giudizio conformemente all'art. 277ter PP, possono pronunciarsi solo sui punti rimessi in questione dalla sentenza del Tribunale federale, anche se, sotto il profilo formale, la decisione impugnata è stata annullata integralmente. Al pari della Corte di cassazione penale del Tribunale federale, esse sono tenute a rispettare il divieto della reformatio in pejus stabilito dall'art. 227 PP.

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referenza

Articolo: Art. 227 e 277ter PP, art. 227 PP