Regesto a
Art. 28 cpv. 1 e cpv. 1bis LAI (nella loro versione in vigore fino al 31 dicembre 2003); art. 28 cpv. 1ter, art. 80a lett. a LAI ; art. 8 e Allegato II ALC; art. 10 n. 1, art. 10bis n. 1 e Allegato IIbis del regolamento n. 1408/71: Esportazione di quarti di rendita e di rendite per caso di rigore dell'assicurazione per l'invaliditā.
Quarti di rendita sono esportabili secondo il regolamento n. 1408/71, mentre le rendite per caso di rigore sono escluse dall'obbligo di esportazione (consid. 2.3).
Regesto b
Art. 28 cpv. 2 LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2002); art. 80a lett. a LAI; art. 8 e Allegato II ALC; art. 40 n. 4 e Allegato V del regolamento n. 1408/71: Determinazione del grado d'invaliditā ai fini del diritto a una rendita d'invaliditā svizzera nell'ambito applicativo del regolamento n. 1408/71.
Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invaliditā si determina unicamente in base al diritto svizzero (consid. 2.4).
Regesto c
In caso di deposito, prima dell'entrata in vigore dell'ALC, di una nuova domanda di rendita, sulla quale l'amministrazione č entrata nel merito ma sulla quale non ha ancora statuito al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, l'ALC e i regolamenti di coordinamento (regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72), ai quali quest'ultimo si riferisce, devono, d'ufficio, essere presi in considerazione a partire dalla sua entrata in vigore anche se il grado d'invaliditā non ha subito modifiche dalla prima decisione, cresciuta in giudicato, di rifiuto della rendita (consid. 3).
contenuto
documento intero:
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
art. 8 e Allegato II ALC,
Art. 28 cpv. 1 e cpv. 1bis LAI,
art. 28 cpv. 1ter,