145 IV 268
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 418 e 433 CPP; ripartizione proporzionale tra gli imputati degli indennizzi riconosciuti all'accusatore privato.
Nel caso in cui le spese procedurali siano ripartite proporzionalmente tra pił imputati sulla base dell'art. 418 cpv. 1 CPP, il giudice deve suddividere, nelle stesse proporzioni, gli indennizzi riconosciuti all'accusatore privato giusta l'art. 433 CPP (consid. 1).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 418 e 433 CPP, art. 418 cpv. 1 CPP