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Regesto

Ripartizione. Domanda di restituzione di una somma versata a un creditore in vista della regolamentazione dei debiti della massa ai sensi dell'art. 262 LEF.
La richiesta formulata dall'ufficio fallimenti a un creditore di restituire una somma percepita indebitamente non costituisce una decisione suscettibile di ricorso giusta l'art. 17 LEF. L'ufficio dispone a questo scopo dell'azione di indebito arricchimento (conferma della giurisprudenza).

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referenza

Articolo: art. 262 LEF, art. 17 LEF