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Regesto

Art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF; art. 39 cpv. 1 e 3 LAMal; diritto di ricorso; controllo astratto delle norme; pianificazione ospedaliera; modifica della legge di applicazione del Cantone Ticino del 26 giugno 1997 della legge federale sull'assicurazione malattie.
Un privato non è legittimato a introdurre un ricorso in materia di diritto pubblico contro una modifica legislativa cantonale nell'ambito della pianificazione ospedaliera (introduzione di reparti acuti a minore intensità e loro finanziamento; consid. 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 39 cpv. 1 e 3 LAMal