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Regesto

Art. 47 LPP; continuazione della previdenza dopo il compimento dei 58 anni; interpretazione della legge; sopraggiungere di un caso di previdenza "vecchiaia" prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.
L'assicurato che, dopo il compimento dei 58 anni, cessa di essere assoggettato all'assicurazione obbligatoria a causa della fine dei rapporti di lavoro per volontà propria, può continuare a essere assicurato alle condizioni dell'art. 47 LPP, anche se la cessazione dell'attività lavorativa è definitiva (consid. 4.4). Da un'interpretazione prima di tutto storica e teleologica dell'art. 47 cpv. 1 LPP risulta che questa disposizione può applicarsi a un assicurato che ha già compiuto 58 anni e che la sua applicazione non può essere limitata in tutti i casi a un periodo di due anni (consid. 4). L'art. 47 LPP non può trovare applicazione dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza "vecchiaia" nel senso del regolamento di previdenza. Risposta alla questione lasciata aperta nella DTF 141 V 162 consid. 4.3.4 (consid. 5.3.1.2).

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referenza

DTF: 141 V 162

Articolo: Art. 47 LPP, art. 47 cpv. 1 LPP