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Regesto

Appalti pubblici: aggiudicazione di lavori e forniture.
1. L'aggiudicazione di un'opera o di una fornitura in un appalto pubblico a un concorrente oppure il rifiuto di deliberare l'opera a un altro concorrente non costituisce una decisione ai sensi degli art. 5 PA e 97 OG. Il ricorso di diritto amministrativo è escluso (consid. 3a, d).
2. Poiché le decisioni di aggiudicazione non sono atti d'imperio ai sensi dell'art. 84 OG e siccome non vi è un interesse giuridicamente protetto a ottenere la delibera, il ricorso di diritto pubblico con cui s'impugna il merito dell'aggiudicazione è inammissibile. Con questo rimedio può unicamente essere fatta valere la violazione di diritti di parte, siano essi fondati sulla normativa cantonale oppure sgorganti direttamente dall'art. 4 Cost., che si risolva in un diniego di giustizia formale (consid. 3c).
3. Per determinare in materia di appalti pubblici quali sono i diritti formali protetti, si deve tener conto delle particolarità di questa procedura; vanno presi in considerazione solo diritti concernenti la procedura in senso stretto. Quando viene censurata la lesione di principi sgorganti direttamente dall'art. 4 Cost., si deve considerare che questi si riferiscono a procedure che si concludono con atti d'imperio e che, di conseguenza, in materia di appalti, essi trovano solo un'applicazione limitata (consid. 4b; precisazione della giurisprudenza).

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referenza

Articolo: art. 4 Cost., art. 5 PA, art. 84 OG