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Regesto

Art. 43 cpv. 1, art. 44, 49, 51 e 55 LPGA; art. 5 e 46 PA.
L'Ufficio AI deve statuire mediante decisione sull'ammissione o il rifiuto di domande complementari proposte dalla persona assicurata a un centro peritale medico (consid. 2-4). La persona assicurata che presenta ricorso deve dimostrare un pregiudizio irreparabile (consid. 5-8).

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referenza

Articolo: art. 5 e 46 PA