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Regesto

Art. 97, art. 101 lett. c OG; ricorso di diritto amministrativo.
Il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile nella misura in cui contesti che l'esecuzione dell'espulsione sia compatibile con il principio dell'esclusione del respingimento (consid. 1).
Art. 55 CP; art. 25, art. 44 cpv. 2 e art. 45 cpv. 1 della legge federale sull'asilo; art. 33 n. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati; esecuzione di una decisione di espulsione, passata in giudicato e pronunciata nei confronti di una persona che beneficia dello statuto di rifugiato.
Con l'esecuzione dell'espulsione giudiziaria, l'asilo termina per legge (consid. 2a). L'autorità competente per l'esecuzione dell'espulsione non è quindi vincolata, quando applichi il principio dell'esclusione del respingimento, alla decisione che ha accordato l'asilo. Ciò non è il caso soltanto laddove l'autorità competente in materia di asilo riconosca all'interessato lo statuto di rifugiato pur avendo respinto la domanda di asilo o revocato quest'ultimo, ossia laddove essa consideri che l'allontanamento non possa essere ragionevolmente preteso e abbia ordinato un'ammissione provvisoria (consid. 2c).

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referenza

Articolo: Art. 55 CP