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Regesto

Art. 46 Cost.; tassazione intermedia in caso di modifica delle basi di riparto intercantonale.
Ove il contribuente acquisti un immobile in un cantone diverso da quello di domicilio, il cantone in cui si trova l'immobile può assoggettare ad imposta quest'ultimo e il suo reddito a partire dalla data dell'acquisto. Il cantone di domicilio che abbia assoggettato ad imposta per un periodo più lungo la sostanza mobiliare investita e il suo reddito, è tenuto, in virtù del diritto federale e al fine di evitare una doppia imposizione, a procedere ad una tassazione intermedia. Tale principio è di regola applicabile anche quando il contribuente acquisti nel cantone diverso da quello di domicilio più immobili successivamente durante il periodo fiscale in corso nel cantone di domicilio e si debba pertanto correggere più volte, a brevi intervalli, il riparto degli elementi imponibili.

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Articolo: Art. 46 Cost.