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Regesto

Art. 83 lett. f n. 2 LTF; art. 1 cpv. 3 lett. d, art. 13 lett. f e art. 18 cpv. 1 del Concordato intercantonale del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 sugli appalti pubblici; principio dell'impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche; effetti dell'annullamento di una decisione di aggiudicazione; competenza dell'autorità cantonale di ricorso a emanare un giudizio riformatorio.
Esistenza di una questione di diritto d'importanza fondamentale ai sensi dell'art. 83 lett. f n. 2 LTF con riferimento alla competenza dell'autorità cantonale di ricorso a emanare un giudizio riformatorio (consid. 1).
L'annullamento di una decisione di aggiudicazione non ha ripercussioni soltanto inter partes, ma ha anche un effetto inscindibile su tutti gli offerenti che hanno preso parte alla procedura di aggiudicazione. Se l'autorità cantonale di ricorso annulla la decisione di aggiudicazione e corregge un'applicazione contraria al diritto dei criteri di aggiudicazione da parte dell'ente appaltante, essa deve prendere in considerazione le offerte di tutti i partecipanti alla procedura di aggiudicazione, a meno che ostacoli procedurali vi si oppongano. Può utilizzare la propria competenza a pronunciare un giudizio riformatorio soltanto in casi sufficientemente chiari. Ciò non è il caso se è dubbio che la ricorrente nella procedura di ricorso cantonale abbia presentato, tra tutti gli offerenti ancora coinvolti nella procedura di aggiudicazione, l'offerta economicamente più vantaggiosa. In tale evenienza l'autorità cantonale di ricorso deve rinviare la causa al committente affinché effettui una nuova valutazione delle offerte, sulla base delle correzioni da lei effettuate concernenti l'applicazione dei criteri di aggiudicazione (consid. 6).

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referenza

Articolo: art. 18 cpv. 1 del