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Regesto a

Art. 341 cpv. 3, 409 cpv. 1 CPP; interrogatorio dell'imputato; annullamento e rinvio della sentenza di prima istanza da parte del tribunale d'appello.
L'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa al tribunale di prima istanza da parte del tribunale d'appello entrano in considerazione unicamente nel caso in cui il procedimento di primo grado presenti vizi talmente gravi da non poter essere sanati nel procedimento d'appello e da rendere indispensabile il rinvio per garantire i diritti delle parti. Un interrogatorio incompleto dell'imputato in occasione del dibattimento di primo grado non costituisce un vizio grave ai sensi dell'art. 409 cpv. 1 CPP (consid. 6).

Regesto b

Art. 76 segg. CPP; verbale del dibattimento di prima istanza.
Gli atti importanti del procedimento devono essere riportati in forma scritta e in modo leggibile. La registrazione del dibattimento di prima istanza su un supporto sonoro unitamente a una sintesi scritta dello svolgimento del dibattimento e a un breve riassunto delle domande e delle risposte non soddisfa le esigenze relative al verbale del dibattimento. Il vizio puņ essere sanato mediante la trascrizione della registrazione (consid. 8 e 9).

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referenza

Articolo: art. 409 cpv. 1 CPP