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Regesto

Art. 16 cpv. 1, seconda frase, LAVS; art. 53 cpv. 1 LPGA in relazione all'art. 67 PA; perenzione del diritto di fissare i contributi dopo una procedura fiscale (procedura di sottrazione d'imposta).
Il legislatore federale ha previsto all'art. 16 cpv. 1 LAVS una norma speciale che consente all'organo d'esecuzione dell'AVS di fissare i contributi AVS/AI nelle situazioni menzionate fino a un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale determinante č passata in giudicato. Questo termine puņ superare i dieci anni (dalla decisione iniziale di fissazione dei contributi), a seconda delle circostanze; il termine assoluto di dieci anni per procedere a una revisione processuale nel senso dell'art. 53 cpv. 1 LPGA e 67 PA non cambia nulla (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 53 cpv. 1 LPGA, art. 67 PA, art. 16 cpv. 1 LAVS