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Regesto

Art. 260 LEF; art. 52 LAVS.
Eccezioni al divieto di esecuzioni durante la liquidazione del fallimento (consid. 2).
Convenendo il datore di lavoro per il risarcimento del danno giusta l'art. 52 LAVS, la cassa di compensazione fa valere un credito distinto da quello in pagamento dei premi (consid. 3).
In concreto, essendo sorto il credito in risarcimento del danno dopo l'apertura del fallimento, l'esecuzione sulla quale esso si fonda è ammissibile (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 52 LAVS, Art. 260 LEF