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Regesto

Costituzione fiduciaria di una società anonima. Trasferimento al mandante dei diritti acquistati dal mandatario; art. 401 cpv. 1 CO. Impugnazione di deliberazioni dell'assemblea generale; art. 706 CO.
Finché dura il rapporto fiduciario, titolare dei diritti sociali è l'uomo di paglia azionista. I terzi possono considerare come tale il fiduciario anche dopo che sia intervenuta una cessione legale, sino a che quest'ultima non sia portata a loro conoscenza (consid. 2b e c).
A differenza di ciò che è il caso per la semplice annullabilità, la nullità può essere invocata anche da chi non sia azionista, ove abbia un interesse giuridico al suo accertamento (consid. 3b).

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referenza

Articolo: art. 401 cpv. 1 CO, art. 706 CO