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Regesto

Art. 667 cpv. 1 CC; estensione verticale della proprietà fondiaria.
L'estensione verticale della proprietà fondiaria viene definita dall'interesse che presenta l'esercizio del diritto alla proprietà. Un interesse futuro basta, se la sua realizzazione in un futuro prevedibile appaia verosimile in base al corso ordinario delle cose (consid. 2.1); per contro, il semplice interesse alla corresponsione di un'indennità non è degno di protezione (consid. 4.2).
Esame di questo interesse nel caso concreto (consid. 4.1).

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referenza

Articolo: Art. 667 cpv. 1 CC