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Regesto

Art. 4 Cost.; diniego di giustizia consistente nel qualificare come civile una controversia retta dal diritto pubblico cantonale.
1. Natura giuridica, ai sensi dell'art. 53 della legge vallesana sulle strade, del 3 settembre 1965, delle eccedenze e delle particelle confinanti espropriate (consid. 2).
2. Nozione di decisione nella terminologia del diritto pubblico. L'accoglimento o la reiezione di una domanda di cessione fondata sull'art. 53 della legge menzionata costituisce una decisione amministrativa ai sensi dell'art. 5 della legge vallesana sulla procedura e la giurisdizione amministrative (consid. 3).

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Articolo: Art. 4 Cost.