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Regesto

Art. 29 cpv. 1 e 2, art. 32 cpv. 2 Cost.; art. 6 n. 1 e 3 CEDU; art. 147 cpv. 1, art. 157 seg., art. 185 CPP. Partecipazione della difesa al colloquio esplorativo psichiatrico della persona imputata.
L'audizione dell'imputato e le dichiarazioni delle parti assolvono altre funzioni legali di una perizia forense-psichiatrica. In quest'ambito l'esperto procede esclusivamente a rilevamenti attinenti al suo specifico campo scientifico, strettamente connessi al mandato peritale. Un'interrogazione dell'imputato da parte dell'esperto è specificatamente finalizzata all'elaborazione della perizia. Di conseguenza le autorità penali non possono confrontare l'imputato con le dichiarazioni da lui rilasciate durante un colloquio esplorativo con l'esperto, assimilandole a sue deposizioni probatorie in relazione ai fatti incriminati.
Dopo una nomina avvenuta in contraddittorio conforme alla legge e l'istruzione del perito giudiziario (con la partecipazione delle parti), la difesa, fino alla presentazione del referto peritale, non può influire direttamente sul perito medico-psichiatrico nell'elaborazione materiale della perizia. La difesa né deve "controllare" immediatamente lo svolgimento tecnico-metodologico della perizia né completare o influenzare direttamente l'esplorazione con proprie domande. Dopo la presentazione della perizia, le parti (nel quadro del loro diritto legalmente previsto di presentare osservazioni) se del caso sono libere di criticare l'approccio metodologico o le conclusioni scientifiche del perito e proporre istanze di completazione o di nuove prove. Un diritto della difesa d'essere ammessa all'esplorazione forense-psichiatrica né risulta dall'art. 147 cpv. 1 CPP né da altre disposizioni legali. Una tale pretesa neppure è deducibile dai diritti fondamentali della Costituzione o dalla CEDU (consid. 3).

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regesto: tedesco francese italiano

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Articolo: art. 32 cpv. 2 Cost., art. 6 n. 1 e 3 CEDU, art. 185 CPP, art. 147 cpv. 1 CPP

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