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Regesto

1. Art. 268 n. 1 PP. Nei procedimenti retti dal diritto penale amministrativo, il ricorso per cassazione è ammissibile anche contro le sentenze dei tribunali inferiori che abbiano deciso in istanza cantonale unica (consid. 2).
2. Art. 80 cpv. 2, 83 cpv. 1 DPA. L'amministrazione interessata è pienamente legittimata a ricorrere (consid. 3).

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Articolo: Art. 268 n. 1 PP