141 IV 417
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Regesto

Controllo mediante veicolo inseguitore, atto permesso dalla legge (art. 14 CP, § 8 cpv. 3 della legge zurighese sulla polizia); utilizzazione della prova (art. 141 cpv. 2 CPP).
Nel caso in esame il presunto sorpasso a destra di un veicolo, commesso dal conducente di un'auto civetta della polizia nell'ambito di un controllo di un'altra autovettura mediante veicolo inseguitore, risulta proporzionato e pertanto lecito. Di conseguenza la videoregistrazione effettuata durante il controllo mediante veicolo inseguitore e destinata a fungere da prova della manovra di sorpasso a destra compiuta dal conducente del veicolo inseguito non è stata raccolta in modo penalmente illecito. Essa è dunque utilizzabile (consid. 2).
Anche in caso di mancato impiego delle luci blu e degli avvisatori a due suoni alternati, come ad esempio un controllo mediante veicolo inseguitore, le violazioni delle regole della circolazione commesse da agenti della polizia sono lecite e pertanto non punibili in virtù dell'art. 14 CP ed eventualmente del diritto cantonale di polizia, purché avvengano nell'ambito dell'adempimento di compiti di polizia e rispettino il principio della proporzionalità (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 14 CP, art. 141 cpv. 2 CPP