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Regesto

Fermo di polizia; perquisizione di carte e registrazioni; azione autonoma della polizia in caso di pericolo nel ritardo; utilizzabilità; reperto casuale; art. 215, 241 cpv. 3, art. 243 e 141 cpv. 3 CPP.
Nozione e scopo del fermo di polizia (consid. 1.2). Il controllo di un iPhone travalica lo scopo di un fermo. Costituisce una perquisizione di carte e registrazioni (consid. 1.3). Tranne in caso di pericolo nel ritardo, la polizia può di regola eseguire una perquisizione solo se dispone di un relativo mandato emanato dal pubblico ministero (consid. 1.4 e 1.5). Nella fattispecie, tenuto conto delle circostanze concrete, l'azione autonoma della polizia, senza il mandato di perquisizione, non comporta il divieto di utilizzare le prove raccolte (consid. 1.6 e 1.7). Nozione di reperto casuale. Quest'ultimo non è in concreto dato perché dall'inizio sussisteva il sospetto che la persona fermata soggiornasse illegalmente in Svizzera ed esercitasse senza permesso un'attività lucrativa (consid. 2.1 e 2.2).

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referenza

Articolo: art. 243 e 141 cpv. 3 CPP