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Regesto

Revoca della licenza di condurre; applicazione analogica dell'art. 68 CP ai provvedimenti amministrativi.
1. Dinanzi alle autorità cantonali non si applica la PA, bensì il diritto di procedura cantonale (consid. 2).
2. L'art. 68 n. 2 CP è applicabile per analogia per determinare la durata della revoca di una licenza di condurre; dev'essere adottato un "provvedimento complementare" laddove la nuova infrazione alle norme della circolazione stradale sia stata commessa anteriormente alla revoca ordinata in prima istanza ed eventuali gravami siano stati in seguito respinti dall'autorità di ricorso. Se invece le infrazioni alle norme della circolazione stradale in questione siano intervenute in parte anteriormente e in parte posteriormente alla revoca pronunciata in prima istanza, deve entrare in considerazione un "provvedimento unico"; per le infrazioni alle norme della circolazione stradale commesse dopo il primo provvedimento, la durata minima della revoca non può comunque essere ridotta (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 68 CP, art. 68 n. 2 CP