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Regesto a

Art. 12 Cost.; diritto fondamentale all'aiuto in situazioni di bisogno in caso di mancata partecipazione al programma occupazionale non retribuito.
È contrario all'art. 12 Cost. negare l'aiuto in situazioni di bisogno (nel senso dello stretto necessario) a causa della non ottemperanza di un'ingiunzione a partecipare a un programma occupazionale, nella misura in cui quest'ultimo non è retribuito. Pertanto il principio della sussidiarietà non trova applicazione (conferma e precisazione di giurisprudenza; consid. 7.1-7.2.4, 7.2.6).
È stata ancora lasciata aperta la questione se l'aiuto in situazioni di bisogno possa essere negato a causa di un comportamento abusivo della persona bisognosa (consid. 7.2.5).
Considerandi su possibili altre sanzioni (come percezione dell'aiuto in natura; applicazione di condizioni/ingiunzioni con una comminatoria penale) in caso di comportamento renitente della persona bisognosa (consid. 7.2.5).

Regesto b

Art. 5 cpv. 1, art. 5 cpv. 2, art. 9, art. 29 cpv. 1 Cost.; § 24a cpv. 1 della legge sull'assistenza sociale del Canton Zurigo del 14 giugno 1981.
Nel caso concreto è stata giudicata conforme alla Costituzione federale la sospensione delle prestazioni di assistenza sociale, nella misura in cui esse superino la soglia minima dell'aiuto in situazioni di bisogno previsto dall'art. 12 Cost. (consid. 7.3).

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referenza

Articolo: Art. 12 Cost., Art. 5 cpv. 1, art. 5 cpv. 2, art. 9, art. 29 cpv. 1 Cost.