147 V 161
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 6 cpv. 1, art. 18 e art. 22 LAINF; art. 17 cpv. 1 LPGA; revisione della rendita d'invaliditā dell'assicurazione contro gli infortuni.
Quando un assicurato cade in malattia dopo l'erogazione della rendita d'invaliditā, l'incapacitā lavorativa totale risultante da questa malattia non costituisce un motivo di revisione della rendita d'invaliditā dell'assicurazione contro gli infortuni (consid. 4 e 5).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 6 cpv. 1, art. 18 e art. 22 LAINF, art. 17 cpv. 1 LPGA