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Regesto

Art. 5 n. 1 lett. f CEDU; art. 78 cpv. 6 lett. a LStrI; art. 99 cpv. 1 e art. 105 cpv. 1 LTF; ammissibilità della carcerazione cautelativa; partenza volontaria impossibile a seguito delle restrizioni di viaggio dovute alla pandemia di coronavirus (Mali).
Anche se nel frattempo è stata emanata una nuova decisione di proroga della carcerazione, sussiste un interesse attuale a valutare la conformità alla CEDU di una carcerazione amministrativa pronunciata in base al diritto in materia di stranieri (consid. 1).
Nonostante il divieto di nova, il Tribunale federale può considerare nella procedura pendente nuovi elementi a favore della persona incarcerata se, dopo l'emanazione della decisione impugnata, le circostanze sono mutate a tal punto che il giudice della carcerazione dovrebbe esaminare senza riguardo ai termini di attesa un'istanza di scarcerazione (consid. 3.3).
Se la possibilità di una partenza volontaria dello straniero in carcerazione cautelativa viene meno non (solo) a causa del suo comportamento, bensì a causa di un oggettivo impedimento tecnico dalla durata non (ancora) prevedibile, il mantenimento della carcerazione viola il principio della proporzionalità. Poiché non vi è alcun volo rispettivamente sussistono divieti di entrata e di uscita in conseguenza della pandemia di coronavirus, l'interessato non può né tornare volontariamente in Mali né esservi costretto dalle autorità. In tal caso, un controllo della carcerazione in "due tempi", nel senso che lo straniero deve innanzitutto collaborare con le autorità prima che venga verificato se una partenza volontaria è possibile, non può essere effettuato (consid. 4 e 5).

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referenza

Articolo: art. 78 cpv. 6 lett. a LStrI, art. 99 cpv. 1 e art. 105 cpv. 1 LTF