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Regesto

Art. 7 cpv. 6 e art. 32c segg. LPAmb; art. 2 cpv. 1 OSiti; risanamento di siti inquinati da rifiuti; immobile contenente amianto.
Nozione di rifiuti secondo l'art. 7 cpv. 6 LPAmb (consid. 3.1).
Un immobile i cui elementi di costruzione contengono dell'amianto non costituisce un sito di deposito ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a OSiti (consid. 3.2.1).
Non costituisce nemmeno un sito aziendale ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. b OSiti, né un sito di un incidente giusta l'art. 2 cpv. 1 lett. c OSiti (consid. 3.2.2).
L'enumerazione dell'art. 2 cpv. 1 OSiti è esaustiva (consid. 3.2.3).
Gli art. 32c segg. LPAmb e 2 cpv. 1 OSiti non consentono di per sé di fondare un obbligo generale di risanare gli immobili contenenti amianto, ciò che non costituisce una lacuna suscettibile di essere colmata dalla giurisprudenza (consid. 3.2.4).

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 2 cpv. 1 OSiti, art. 7 cpv. 6 LPAmb, art. 2 cpv. 1 lett. a OSiti, art. 2 cpv. 1 lett. b OSiti