141 IV 39
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Rinvio dell'accusa al pubblico ministero (art. 329 cpv. 2 CPP); assunzione delle prove (art. 343 CPP).
Un rinvio dell'accusa al pubblico ministero per complementi probatori è possibile solo in via del tutto eccezionale. Spetta al giudice, se del caso, procedere all'assunzione di nuove prove, a complementi probatori e alla riassunzione delle prove che non sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare (consid. 1.6).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 329 cpv. 2 CPP, art. 343 CPP