Regesto
Art. 25, art. 27, art. 31 cpv. 1, art. 33 cpv. 2 e 5 LAMal ; art. 33 lett. d OAMal; art. 19a cpv. 1 lett. a e cpv. 2 cifra 22 OPre: Cure dentarie conseguenti ad infermitā congenita.
Sono da ritenersi necessarie ai sensi dell'art. 19a cpv. 1 lett. a OPre solo quelle cure dentarie conseguenti a infermitā congenita, che, per ragioni d'indicazione medica, richiedono un intervento al di lā del 20° anno di etā. L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie non puō pertanto essere chiamata a rispondere delle spese occasionate da trattamenti che avrebbero potuto essere eseguiti entro tale limite temporale - e che sarebbero andati a carico dell'assicurazione per l'invaliditā - ma che non lo sono stati per motivi esulanti dalla sfera d'influenza dell'assicuratore malattia (consid. 5.2-5.5) (precisazione della giurisprudenza resa in DTF 129 V 80).