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Regesto

Art. 490 cpv. 2 CC e 960 cpv. 1 n. 3 CC; prestazione di garanzia nell'ambito di una sostituzione fedecommissaria.
Non puņ essere annotato un obbligo di trasmissione agli eredi sostituiti su un fondo acquistato dall'erede istituita, anche qualora esso sia stato in parte pagato con mezzi provenienti dal patrimonio soggetto a fedecommesso (consid. 4).

contenuto

documento intero:
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 490 cpv. 2 CC

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