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Regesto

Art. 41 cpv. 2 e art. 66 cpv. 3 LPP; credito in restituzione dei contributi non prelevati sul salario da parte del datore di lavoro; prescrizione.
Il credito del datore di lavoro nel confronti del lavoratore in restituzione dei contributi della previdenza professionale non dedotti dal salario si fonda sull'art. 66 cpv. 3 LPP (consid. 5). Esso sottostą al termine di prescrizione di 5 anni previsto all'art. 41 cpv. 2 LPP (consid. 6).

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Articolo: Art. 41 cpv. 2 e art. 66 cpv. 3 LPP, art. 66 cpv. 3 LPP