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Regesto

Art. 42 LAI e art. 36 segg. OAI; art. 42ter LAI e art. 37 cpv. 4 OAI; art. 17 cpv. 2 LPGA; art. 88bis cpv. 2 OAI; esame del diritto all'assegno per grandi invalidi al raggiungimento del 18° anno di età.
Il raggiungimento della maggiore età non è da considerare quale sopravvenienza di un nuovo evento assicurato. Il diritto all'assegno per grandi invalidi di minorenni non può essere pertanto esaminato liberamente e in maniera esaustiva una volta raggiunta la maggiore età, bensì solamente dal profilo della revisione delle prestazioni. Di conseguenza, il momento in cui un'eventuale riduzione o soppressione dell'assegno per grandi invalidi prende effetto si determina secondo l'art. 88bis cpv. 2 OAI (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 88bis cpv. 2 OAI, Art. 42 LAI, art. 37 cpv. 4 OAI, art. 17 cpv. 2 LPGA