139 IV 89
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 116 cpv. 2, art. 117 cpv. 3 e art. 122 cpv. 2 CPP; veste di accusatore privato del congiunto della vittima.
Contrariamente al danneggiato o alla vittima, il diritto del congiunto della vittima di costituirsi accusatore privato presuppone che faccia valere proprie pretese civili nella procedura penale. Per godere dei diritti procedurali, non basta formulare pretese civili senza alcun fondamento o fantasiose. È necessaria una certa verosimiglianza che le pretese sollevate siano fondate, senza che sia esatta una prova rigorosa, che costituisce appunto l'oggetto del processo di merito (consid. 2.2).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 116 cpv. 2, art. 117 cpv. 3 e art. 122 cpv. 2 CPP