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Regesto

Art. 259 cpv. 2, art. 2 CC; disdetta del contratto di locazione data dall'acquirente di un immobile locato.
1. Non è ravvisabile un abuso di diritto nel comportamento del conduttore che fa valere che l'acquirente della cosa locata ha comunicato la disdetta con un ritardo di circa tre settimane (consid. 2).
2. La disdetta data dall'acquirente della cosa locata prima d'essere stato iscritto come proprietario nel registro fondiario è priva di effetti giuridici e non può essere sanata in virtù della successiva iscrizione (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 259 cpv. 2, art. 2 CC