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Regesto

Ritiro di un'esecuzione da parte del creditore (art. 8a cpv. 3 lett. c LEF).
L'ufficio di esecuzione non può dare notizia a terzi di un'esecuzione che è stata ritirata dal creditore. Il momento in cui è avvenuto il ritiro, segnatamente se esso è intervenuto prima o dopo il pagamento, è a tal proposito irrilevante (consid. 1b).