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Regesto

Art. 741 cpv. 2 CC; costi di costruzione per le opere necessarie all'esercizio di una servitù.
L'art. 741 cpv. 2 CC si riferisce alla manutenzione e non permette al proprietario del fondo serviente di esigere dal proprietario del fondo dominante una partecipazione ai costi sopportati per la costruzione di opere necessarie all'esercizio della servitù (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 741 cpv. 2 CC