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Regesto

Art. 9 cpv. 1 LAVS, art. 17 lett. c e d e art. 23bis cpv. 1 OAVS: Contributo speciale sui benefici di liquidazione nell'indivisione.
- Il reddito proveniente da un'attivitā lucrativa indipendente comprende i redditi conseguiti dai coeredi che hanno costituito un'indivisione ai sensi dell'art. 336 segg. CC lasciando la successione in proprietā comune per gestirne l'impresa.
- L'assicurato, che non ha contribuito che in capitale alla realizzazione dello scopo lucrativo comune di una societā in nome collettivo, di una societā in accomandita oppure di una societā semplice, deve accettare che l'attivitā esercitata dal socio gerente per conto degli altri gli sia addebitata quale attivitā lucrativa propria. Tale principio si applica anche all'assicurato che fa parte di un'indivisione, la quale costituisce - come le precedenti - una societā di persone senza personalitā giuridica.
- L'erede che esce dall'indivisione ricevendo parte degli attivi dell'impresa č debitore del contributo speciale sui benefici di liquidazione realizzati con lo smobilizzo di riserve tacite accumulate dal defunto o dai suoi eredi.

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referenza

Articolo: Art. 9 cpv. 1 LAVS, art. 23bis cpv. 1 OAVS